NUOVE DISPOSIZIONI A SEGUITO DELLA INTRODUZIONE DEL D.L. N.24 DEL 24 MARZO 2022.
In ottemperanza al DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022 n.24, a decorrere dal 1° aprile 2022 è modificata la gestione dei casi positivi e dei contatti stretti sia in ambito familiare che scolastico.
- Contatti stretti in ambito extrascolastico
Cessa l’obbligo di quarantena e con esso anche l’attivazione della didattica digitale integrata. Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Sars-Cov2 sono soggetti al regime di autosorveglianza, consistente nell’obbligo di:
- indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2, al chiuso e all’aperto in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi
- effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo
- Contatti stretti in ambito scolastico
In presenza di almeno quattro casi di positività della classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza, indipendentemente dallo stato vaccinale degli studenti, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli studenti per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID‐19.
Alla prima comparsa dei sintomi occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, e, se ancora sintomatici, ripetere il test al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
In assenza e fino a tre casi di positività, non sono previste misure precauzionali.
- Soggetto positivo al covid-19
Lo studente che risulti positivo al covid-19 potrà seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata (DDI) su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.
La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
- Misure di sicurezza
Mascherine: Permane l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive
Distanziamento: È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano
Accesso a scuola: rimane il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. Fino al 30 aprile permane per il personale esterno alla scuola (genitori inclusi) l’obbligo del green pass per accedere ai locali scolastici.
- Trasporto pubblico
Dal 1° aprile sarà ripristinata la capienza al 100% dei mezzi pubblici, pertanto saranno sospese le corse aggiuntive, comprese le corse scolastiche extra. Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale e nei mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado (DL 24/03/22, n.24 art.5)
Il Dirigente Scolastico Prof. Sandro Luciani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
Pubblicato il 19 Dicembre 2023
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